Statuto Ass. “ INSIEME…PER DOMANI ” onlus.

            
Associazione “ INSIEME…PER  DOMANI ”  onlus.
             Gualdo Cattaneo ( PG )
        

                    “STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “INSIEME… PER DOMANI ”
                            
                             SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE.

ART. 1)  
    1. E’ costituita l’Associazione   “INSIEME… PER DOMANI”
In conformità al dettato della legge 266/91 che le attribuisce la qualifica di “organizzazione di volontariato” e che le consente, una volta acquisita l’iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato, di essere considerata ONLUS(organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi e per effetti di cui art. 10 del D.L.4 dicembre 1997 N. 460

ART. 2)
    1. L’Associazione ha sede legale a Gualdo Cattaneo, Via  Palombara 12 ed ha durata a tempo indeterminato.
    2.   Essa potrà istituire con delibera dell’assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.
    3.   La variazione di sede nell’ambito del Comune di  non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3)
    1. L’Associazione non ha fini di lucro.
    2.   E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o  capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge o effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.
    3.   Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse

ART. 4)
    1. L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Cercare di realizzare una struttura gestita dai volontari dell’associazione ,una casa famiglia, per accogliere le persone disabili in un momento di  solitudine, di difficoltà familiare.
Cercare di dare una risposta concreta al dopo di noi.
L’Associazione vuole promuovere far emergere situazioni di disabilità sommersa, nonché favorire l’avvicinamento a famiglie che hanno nel loro nucleo persone diversamente abili.  Sostenere
soggetti disabili adulti e le loro famiglie nella costruzione di prospettive di vita autonoma, di distacco graduale favorendo momenti di animazione,socializzazione,tranquillità e sollievo alle famiglie.   Integrazione sociale del diversamente abile.   Far sentire meno sole le famiglie con l’ascolto e il confronto.   Rendere serena la quotidianità avendo come prospettiva un domani senza aggravio di problemi, potendo contare  su  di un progetto elaborato e realizzato per “ il loro futuro”.
Con tale realizzazione dare risposte che permettano ai soggetti diversamente abili di vedere, nella struttura, la continuità della vita familiare e la condizione di “Vita Normale “.

   2. Allo scopo di realizzare le finalità sociali l’Associazione potrà:
 Creare una struttura adeguata per accogliere i ragazzi diversamente sia diurna che notturna.  Creare un Punto d’ascolto all’interno dell’associazione, la creazione di un gruppo di mutuo aiuto per i genitori.  Formazioni per Genitori, volontari e tutti coloro che vogliono e devono conoscere la diversa abilità.   Convegni con medici specialisti, psicologi, psichiatri e istituzioni.   Favorire l’inserimento sociale dei ragazzi diversamente abili.   Creare la rete con tutte le istituzioni in particolare con assistenti sociali e centro d’igiene mentale e chi gestisce i servizi.   Inserimento sociale e lavorati dei ragazzi creando gruppi di animazione e insegnando loro piccoli lavori artigianali, che avranno la duplice valenza di gratificazione, riconoscimento, socializzazione e lavorativo.   Organizzare gite e escursioni, visite a località turistiche parchi, musei e quant’altro possa interessare i “ragazzi”.   Favorire momenti di svago attraverso forme ludiche, ricreative sportive, per terapy, musicali e di spettacolo.
                                                                            SOCI
ART. 5)  
    1. L’attività del socio non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da beneficiario. Al  socio possono essere soltanto rimborsate  dall’Associazione le spese effettivamente    sostenute per l’attività prestata ed idoneamente documentate. La qualità di socio é incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con qualsiasi rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione.
    2.       I soci che prestano attività di volontariato hanno diritto ad una copertura assicurativa,   i cui  oneri rimangono a totale carico dell’Associazione, contro gli infortuni e  per la  responsabilità civile verso i terzi.

ART. 6)
    1. Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche, le società, associazioni ed enti che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a. condividere gli scopi e la finalità dell’Associazione;
b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.
  2. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
    3. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 7)
     1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l’elettorato attivo e passivo.
     2. Lo status socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi
previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio,
introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
      3. I nominativi dei soci  sono annotati nel libro soci dell’Associazione.
   4. Tutti gli associati regolarmente iscritti, ad eccezione dei soci minorenni, possono intervenire
      con diritto di voto nelle Assemblee per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
       regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

ART. 8)
     1. Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all’Associazione con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
a.  indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di
         nascita, luogo di residenza;
b.  dichiarare di aver preso visione e di  attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni
             degli organi sociali.
    2. E’ compito del Con. Dir. dell’Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.
    3. In caso di non ammissione l’interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni
     all’Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione,si pronuncerà in modo definitivo

ART. 9)
     1. I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all’osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
    2. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori
rispetto al versamento originario. E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 10)  
     1. Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:
a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle
       deliberazioni prese dagli organi sociali;
b.  quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali. La morosità
       viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino  inadempienti,
        anche dopo un richiamo, al versamento della quota associativa o  d’ingresso;
c.  quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione ovvero  
         assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell’Associazione o tali da  
         lederne l’onorabilità, il decoro ed il buon nome.
    2. Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

                                               ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 11)  
     1. Gli organi dell’Associazione sono:
a. L’Assemblea dei Soci;
b.  Il Consiglio Direttivo;
c.  Il Presidente;
d.  Il Collegio dei Revisori solo se istituito dall’assemblea o obbligatorio per legge.
   2. Tutte le cariche associative sono svolte a titolo gratuito.

ART. 12)
      1. L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l’organo deliberativo dell’Associazione.
      2.     All’assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
      3.    All’assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:
 a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Con. Direttivo;
 b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell’associazione;
 c.       approvare le linee generali del programma di attività dell’associazione;
 d.       deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento  
          ordinario per cui sia chiamata a decidere;
4.    All’assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:
a.    deliberare sullo scioglimento dell’associazione;
b.        deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.
        5. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque
mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purchè vi possa essere un riscontro scritto della
avvenuta comunicazione, contenente i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo della
Assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 13)
     1. L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.
     2. L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.
     3. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un  Presidente nominato dall’Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare al regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.
    4. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 14)
     1. Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all’art. 21 C.C..
     2. L’assemblea ordinaria sarà  regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, almeno dopo un giorno di distanza, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
3.   L’assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i ¾
       (trequarti) degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di
        distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
4.     L’Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a
      maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del
      patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29.

ART. 15)  
1. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.
2. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’articolo
       2532, secondo comma, del codice civile.


ART. 16)  
      1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 5 (cinque) consiglieri e massimo di 15 (quindici) membri eletti dall’Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.
      2. I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del
Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.
     3. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il
       VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere.
     4.  Il primo Consiglio Direttivo e le relative cariche di cui al comma precedente viene nominato
           nell’atto costitutivo.

ART. 17)
       1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
      2. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ART. 18)
       1. Il Consiglio Direttivo :
a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate
           dall’Assemblea dei soci;
b. cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
c. redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni
            provvedimento riguardante il personale in genere;
f. delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei soci;
g. determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
h. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 19)
      1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia    fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.
      2. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando
 nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato
anche telefonicamente.
      3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 20)  
       1. Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale.
   2. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed
            economica dell’Associazione.
       3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al
 Vicepresidente.
      4.  Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea, dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinariaamministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
      5.  Il Presidente convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica  l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la  necessità.

ART. 21)
      1. Il Segretario cura l’attività amministrativa dell’associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell’associazione.
     2. Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità ed alla conservazione della relativa documentazione,  tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell’associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 22)
      1. Il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora istituito dall’assemblea o obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea anche tra persone non socie.
   2. Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.
     3. Il Collegio dei Sindaci Revisori: - controlla l’amministrazione dell’Associazione ; - vigila sull’osservanza delle leggi del presente Statuto e del Regolamento Interno; - accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio.
    4. Il Collegio dei Sindaci Revisori può, nell’ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
   5. I Sindaci Revisori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

                                                PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 23)
       1. Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:
a) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
b) dai contributi dei privati;
c) dai contributi dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di  
    specifiche e documentate attività o progetti;
      d) dai contributi degli organismi internazionali;
      e) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
      f) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi
      g) da tutti gli altri proventi, anche derivanti da attività di natura commerciale e/o produttive  
          marginali,nel rispetto  del  D.M  25 maggio 1995 eventualmente conseguiti dall’Associazione  
          per il perseguimento o  il  supporto delle finalità istituzionali.

Art. 24)
        1. Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

                                              SCRITTURE CONTABILI  E BILANCIO

ART. 25)  
       1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all’Associazione.
       2. I libri dell’Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.

ART. 26)
       1. Il bilancio dell’Associazione, comprendente l’esercizio sociale  che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato  dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell’anno successivo, e approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
       2. Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione tra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

ART. 27)  
       1. Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

                                         SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 28)
       1. Lo scioglimento dell’Associazione deve essere  deliberato dall’Assemblea dei soci con il  voto favorevole di almeno i ¾ (tre quarti) degli associati.


ART. 29)  
       1. In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
      2. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell’Associazione, sentito, se obbligatorio per legge, l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 23/12/96 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

                                                     DISPOSIZIONI FINALI
ART. 30)  
      1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Visto e accettato:

                                                    I SOCI FONDATORI
Visto e accettato.

Alunni Gabriella…………………………….......................................

Bizzarri Emliano……………………………......................................

Bravi Lanfranco……………………………......................................

Brunelli Luciano……………………………....................................

Fucci Alceste……………………………...........................................

Meniconi Ugo…………………………….........................................

Placidi Siro…………………………….............................................

Simonetti Giuseppe……………………………................................

Vitali Anna Rita…………………………….........................................